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Novità in materia di provvedimenti cautelari per la Proprietà Intellettuale

I nuovi articoli 132, comma 4, Codice di Proprietà Industriale e 162-bis, comma 4, della legge n. 633/1941 (Diritto d’Autore) dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2026 nella causa C-132/25 2 settembre 2026

Prima della citata sentenza della Corte di Giustizia UE (questione sottoposta alla Corte di giustizia conseguentemente ad un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Roma nel 2018 a tutela del marchio figurativo “Mò Mò”) i provvedimenti cautelari in Italia, in materia di Proprietà Intellettuale, restavano in vigore e non perdevano efficacia anche se nessuna delle Parti avviava la successiva azione ordinaria atta ad accertare la lesione del diritto.

Dopo detta sentenza della Corte UE anche le inibitorie ed i provvedimenti cautelari anticipatori devono perdere efficacia se il giudizio di merito non viene avviato entro i termini perentori di legge ovvero 20 giorni lavorativi o 31 di calendario, salvo diversa disposizione del Giudice.

Ora, questa modifica legislativa incide profondamente sulla condotta prudenziale del titolare del provvedimento cautelare. Il ricorrente ora, infatti, deve decidere se iniziare il merito entro detto termine perentorio, senza sapere se il resistente presenterà in seguito l’istanza di inefficacia. Infatti, se il titolare lascia trascorrere detto termine confidando nell’inerzia della controparte, si espone al rischio che il resistente può attendere la scadenza del termine perentorio per l’introduzione del merito e poi domandare la declaratoria di inefficacia entro i successivi 30 giorni. Ne consegue che, nella generalità dei casi, la scelta razionale sarà introdurre il giudizio di merito tempestivamente.

Il legislatore italiano ha cosi adeguato le norme in materia di proprietà industriale ed intellettuale col decreto-legge nr. 100/2026 del 12 giugno 2026.


Il nuovo art. 132 CPI (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito) così recita (modifiche evidenziate in grassetto):

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purchè la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.
5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. È vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.

 
Mentre l’art. 162, bis comma 4 L.d.A ora afferma che:

Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.

 
Il regime transitorio

Per i provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 100/2026, la disciplina transitoria consente al destinatario di tali misure di proporre ricorso per revoca o dichiarazione di inefficacia nelle forme previste dall’articolo 669-novies c.p.c., cioè entro 60 giorni. Tenendo conto della sospensione feriale, il termine per la proposizione delle iniziative relative alle misure anteriori al 12 giugno 2026 è destinato a scadere l’11 settembre 2026.


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