Disegni e modelli dell'Unione Europea: una tutela sempre più importante ed ampia
La riforma rende il sistema più moderno, efficace ed aderente alle esigenze del mercato contemporaneo così da essere sempre più utilizzato dalle aziende che vogliono tutelare i propri investimenti 12 agosto 2026
Nel 2025, l'EUIPO ha registrato il record di oltre 130.000 domande di design (di cui oltre il 50% extra-UE) confermando la crescente importanza strategica di questo strumento di tutela. Le modifiche normative entrate in vigore il 1° luglio 2026 rendono il sistema ancora più efficace ampliando da un lato la possibilità di tutela e dall’altro rendendo più immediata l’identificazione delle contraffazioni.
Per i titolari è quindi fondamentale comprendere le nuove opportunità introdotti dalla riforma, così da impostare strategie di protezione e valorizzazione delle proprie idee sempre più efficaci.
In questo articolo, vi illustriamo le novità normative: i nostri professionisti sono a vostra disposizione nell'individuare le soluzioni più adeguate per i vostri migliori benefici.
1. Maggior numero di figure nella rappresentazione
Le figure, o immagini, che possono essere utilizzate per rappresentare il modello da proteggere passano da un massimo di 7 a 10 così da meglio individuare e proteggere le caratteristiche del prodotto. L’aumento delle immagini che si possono registrare meglio permette di identificare le caratteristiche che rendono il prodotto nuovo ed individualizzante, specificandone i particolari e rendendoli meglio visibili.
Questo ampliamento della protezione trova conferma dal nuovo Regolamento (art. 18-bis RDUE), che afferma: “A parte il fatto di essere visibilmente illustrate in una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE, le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d’uso particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli. Si applica un’eccezione a tale principio per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli delle componenti di un prodotto complesso che devono rimanere visibili durante l’utilizzazione normale di tale prodotto”.
2. Nuove regole per prodotti complessi e parti di ricambio
In materia di prodotti complessi è stata specificata la disciplina, in particolare dei componenti di prodotti complessi utilizzati ai soli fini di riparazione (art. 20-bis RDUE). Per prodotti complessi s’intende “un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”. In questo caso, la protezione del design non deve trasformarsi in un monopolio sul mercato dei ricambi quando la parte (“must match”) serve soltanto a ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso. La clausola di riparazione si accompagna però a un obbligo informativo: fabbricanti e venditori devono informare chiaramente i consumatori sull’origine commerciale e sull’identità del produttore del pezzo destinato alla riparazione.
3. Limite massimo per i modelli multipli
I modelli multipli possono contenere un massimo di 50 modelli, così limitando la precedente disposizione che non fissava un limite massimo.
4. Nuovi formati di deposito
I depositi possono essere fatti non solo con i formati statici tradizionalmente utilizzati, ma ora anche con file tridimensionali (3D) e file video.
5. Eliminazione del deposito fisico
Non è più possibile il deposito fisico degli oggetti che s’intende proteggere.
6. Diverse classi merceologiche con un solo deposito
Non è più necessario rispettare, nei modelli multipli, la classificazione di Locarno, dando quindi la possibilità di depositare congiuntamente prodotti tra loro differenti e con differente destinazione. Questa novità permette di mantenere la protezione dei prodotti d’interesse ad un costo notevolmente inferiore.
7. Introduzione del simbolo identificativo Ⓓ
I modelli registrati possono essere identificati (Art. 26-bis RDUE) con Ⓓ. Questa indicazione non è obbligatoria ma può essere un vantaggio in termini commerciali.
8. Protezione estesa a oggetti digitali e virtuali
È ampliato il contenuto di un modello registrato così da rendere questo diritto applicabile non solo a ciò che può essere rappresentato in un oggetto fisico. Potranno essere protetti anche oggetti non fisici, ma virtuali (ambienti digitali, file, interfacce grafiche utente (GUI), ecc.). A tal fine, le definizioni dell’art. 3 RDUE sono state così ampliate:
“Disegno o modello” (art. 3, para 1, RDUE) ora include anche l’animazione, intesa come movimento o transizione di una o più caratteristiche del disegno o modello che può consistere in una modificazione progressiva degli elementi visivi, indipendentemente dal mantenimento o meno della loro identità originaria.
“Prodotto” (art. 3, para 2, RDUE) ora include anche gli elementi non fisici così considerato prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi informatici, a prescindere dal fatto che sia incorporato in un supporto materiale o reso in una forma immateriale.
9. Rafforzamento della tutela contro la contraffazione, anche digitale
La tutela a favore di un titolare, o avente causa di un modello registrato è stata notevolmente rafforzata poiché ora l’art. 19 RDUE afferma che la contraffazione non è ravvisata solo nella copia oggettiva di un prodotto ma anche nella sua riproduzione in file o software. In particolare, ai terzi non autorizzati sarà vietato:
- di fabbricare, offrire, immettere sul mercato o impiegare un prodotto nel quale il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato;
- di importare, esportare o detenere tali prodotti per fini commerciali;
- creare, scaricare, copiare, condividere o distribuire supporti o software contenenti il disegno o modello, quando tali attività siano finalizzate a consentire la fabbricazione di prodotti che incorporino o utilizzino il disegno o modello. Questo divieto trova due limitazioni (art. 20 RDUE) escludendo la violazione:
- quando l’uso del disegno o modello è effettuato al solo fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come appartenente al titolare del diritto sul design;
- le condotte sono poste in essere a fini di commento, critica o parodia, tutelando il diritto alla libertà di espressione, purché rientrino nella normale prassi commerciale e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento economico del disegno o modello.
- il transito nel territorio dell’Unione di prodotti sospettati di costituire contraffazione, anche qualora tali merci non siano destinate a essere immesse in libera pratica nel mercato interno.
10. Rilevanza della prima divulgazione anche fuori dall’Unione Europea
La divulgazione per la prima volta di un prodotto fuori dall’UE che raggiunge commercialmente la UE e che può essere protetto tramite un modello registrato, è considerata valida e rilevante ai fini della valutazione della novità e/o del carattere individuale, o come decorrenza della protezione per il disegno o modello non registrato.
11. Aggiornamento delle tasse di rinnovo
Le tasse dei depositi restano invariate, mentre le tasse dei rinnovi per ogni singolo modello sono state aumentate in base al quinquennio di rinnovo.
12. Priorità per domande di nullità
L'EUIPO può pronunciarsi con carattere prioritario quando il titolare del disegno o modello contestato non si oppone ai motivi o alle richieste formulate dal richiedente della nullità. Ciò è rilevante in chiave difensiva e strategica: da un lato può rendere più rapida la cancellazione di registrazioni non difese o manifestamente vulnerabili, dall’altro impone ai titolari di monitorare con attenzione le notifiche EUIPO e di reagire tempestivamente alle domande di nullità.
13. Nuova denominazione del diritto
La denominazione di questo diritto cambia da “disegno o modello comunitario" a Disegno o Modello dell'Unione Europea (EU Design). Le domande e le registrazioni già esistenti assumono automaticamente la nuova denominazione.
Per tutte le modifiche del nuovo Regolamento sul Design UE, è possibile fare riferimento al nostro precedente approfondimento.
Contattaci per maggiori informazioni: i nostri consulenti sono a vostra disposizione per affiancarvi nella scelta della migliore strategia di tutela in base alle novità della nuova normativa.



