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<title>GLP.eu News - Italian</title>
<description>GLP.eu News - Italian</description>
<link>https://www.glp.eu/rss/plain/it.php</link>
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<title>Maldive: arriva il primo sistema ufficiale di registrazione dei marchi</title>
<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=445</link>
<description>

Come [Link] annunciato precedentemente, a partire dall'11 novembre 2026, entrerà in vigore nelle Maldive la nuova legge marchi, che introdurrà per la prima volta un sistema ufficiale di registrazione dei marchi basato sul principio del deposito.
La legge prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'11 novembre 2026 all'11 novembre 2027, entro il quale dovranno essere depositate le domande di marchio, per quei marchi che erano stati tutelati con la precedente normativa del Cautionary Notices, ovvero la mera pubblicazione del marchio sui giornali locali.
La nuova normativa consentirà inoltre di rivendicare la priorità di precedenti domande depositate in Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi o all'Organizzazione Mondiale del Commercio, purché la domanda nelle Maldive venga depositata entro sei mesi dal primo deposito, nonché la priorità derivante dall'esposizione dei prodotti o servizi in fiere ufficiali o riconosciute a livello internazionale.
Alla luce di queste novità, consigliamo alle imprese con interessi commerciali nelle Maldive di iniziare fin da ora a verificare il proprio portafoglio marchi e a raccogliere la documentazione che possa attestare l'utilizzo dei segni nel territorio, così da essere pronte a beneficiare del periodo transitorio previsto dalla nuova normativa.
Il nostro Studio sta monitorando attentamente gli sviluppi della riforma e terrà tempestivamente aggiornata la propria clientela per le ulteriori novità relative a questo nuovo Registro Marchi.
Per qualsiasi approfondimento o per valutare le strategie più opportune di tutela del marchio nelle Maldive, restiamo naturalmente a disposizione.</description>
</item>
<item>
<title>Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ 2026: 32 milioni per sostenere l'innovazione delle PMI italiane</title>
<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=444</link>
<description>

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato i bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per il 2026. Queste misure offrono un contributo a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie imprese italiane (MPMI) nella valorizzazione economica dei propri titoli di proprietà industriale in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato, incentivando l'acquisto di servizi specialistici e favorendo così lo sviluppo di una strategia di sviluppo e tutela e un aumento della capacità competitiva.
Il Ministero ha concesso una dotazione finanziaria complessiva di 32 milioni di euro: 20 milioni di euro per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+.
	

	Consigli utili per prepararsi all'apertura delle domande

 Nel 2025 tutte e tre le misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ hanno esaurito le risorse già nel primo giorno di apertura.
 Questo dato evidenzia un aspetto operativo decisivo: trattandosi di procedure valutative a sportello, l'ordine cronologico di presentazione può incidere direttamente sull'accesso alle risorse.
 Per il 2026, è quindi consigliabile non attendere la pubblicazione del bando per iniziare a predisporre la domanda. Conviene verificare in anticipo requisiti, documentazione, strategia IP, spese ammissibili e contenuti progettuali, così da essere pronti all'apertura dello sportello.

	BREVETTI+ 2026

	
	 Dotazione: 20 Milioni di Euro (fino ad esaurimento risorse)
		 Apertura domande: 25 novembre 2026
	 Dalle ore 12:00 del 25 novembre 2026 e fino alle ore 18:00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
   
	
 Brevetti+ 2026 è volto a finanziare i progetti di valorizzazione dei brevetti delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) attraverso la concessione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici. 	 Le tipologie di investimento sono relative alle seguenti spese:
 
 ▪ Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso il Proof of Concept)
 ▪ Organizzazione e sviluppo
 ▪ Trasferimento tecnologico
 
 Entità del contributo:
 
 ▪ è prevista la concessione di un'agevolazione a fondo perduto del valore massimo di €140.000
 ▪ l'agevolazione non può essere superiore all'80% dei costi ammissibili
 ▪ l'agevolazione può raggiungere l'85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere
 ▪ il limite può essere elevato al 100% dei costi ammissibili per le imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultavano contitolari della domanda di brevetto o del brevetto con un Ente Pubblico di Ricerca (Università, Enti di Ricerca o IRCCS), oppure titolari di una licenza esclusiva avente ad oggetto un brevetto rilasciato da tali enti e già trascritta all'UIBM.
 

 Maggiori informazioni
 [Link] Vai al sito dedicato a BREVETTI+ 2026
 [Link] Consulta il bando BREVETTI+ 2026
 

	MARCHI+ 2026

 
	 Dotazione: 2 Milioni di Euro (fino ad esaurimento risorse)
		Apertura domande: 3 dicembre 2026
		Dalle ore 12:00 del 3 dicembre 2026 e fino alle ore 18:00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
	 
 
 Marchi+ 2026 supporta le micro, piccole e medie imprese nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni concesse per l'acquisto di servizi specialistici esterni finalizzati alla registrazione di marchi dell'Unione Europea e marchi internazionali.
 La misura si divide in due tipologie di agevolazione:
 
  ▪ Registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO (Misura A) 
  ▪ Registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Misura B) 
 
 Spese ammissibili: (*)
 
  ▪ progettazione della rappresentazione del marchio (Misura A + B)
  ▪ assistenza per il deposito (Misura A + B)
  ▪ ricerche di anteriorità (Misura A + B)
  ▪ assistenza legale per azioni di tutela in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione
  ▪ tasse sostenute presso EUIPO (Misura A) / presso UIBM o EUIPO o presso OMPI per la registrazione internazionale (Misura B)
 
 (*) spese relative a marchi per i quali il deposito e/o la registrazione sono stati effettuati a decorrere dal 1° giugno 2023, secondo quanto previsto dal bando Marchi+ 2026
  
 Entità del contributo
 
 
  ▪ Misura A: le agevolazioni sono concesse nella misura dell'80% (85% nel caso di certificazione della parità di genere) delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.
  ▪ Misura B: le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% (95% nel caso di certificazione della parità di genere) delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.


 Maggiori informazioni
 [Link] Vai al sito dedicato a MARCHI+ 2026
 [Link] Consulta il bando MARCHI+ 2026
 

	DISEGNI+ 2026

 
 Dotazione: 10 Milioni di Euro (fino ad esaurimento risorse)
 Apertura domande: 17 dicembre 2026
 Dalle ore 12:00 del 17 dicembre 2026 e fino alle ore 18:00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
 
 Disegni+ 2026 supporta le Micro, Piccole e Medie Imprese nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse per l'acquisizione di servizi specialistici esterni finalizzati alla messa in produzione e alla commercializzazione del disegno/modello..
 Spese ammissibili: (*)
 
  ▪ realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato;
  ▪ realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato;
  ▪ consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l'utilizzo di materiali innovativi;
  ▪ consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere (la marcatura CE non rientra tra le tipologie di certificazione ammissibile);
  ▪ consulenza specializzata nell'approccio al mercato per la realizzazione di business plan e/o piano di marketing;
  ▪ consulenza specializzata nell'approccio al mercato per la progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online.
 
 (*) spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
 Entità del contributo
 le agevolazioni sono concesse fino all'80% delle spese ammissibili, entro l'importo massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. La percentuale è elevata all'85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

 Maggiori informazioni
 [Link] Visita il sito dedicato a DISEGNI+ 2026
 [Link] Consulta il bando DISEGNI+ 2026

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e per affiancarvi nella tutela e valorizzazione della vostra innovazione.</description>
</item>
<item>
<title>Indonesia: importanti novità sulla certificazione Halal e risvolti significativi sulla strategia di marketing e tutela della proprietà intellettuale</title>
<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=443</link>
<description>

Dal 17 ottobre 2026 nuove categorie di prodotti saranno soggette all'obbligo di certificazione Halal: importante verificare conformità, registrazioni locali e utilizzo corretto dei marchi e del logo ufficiale.
Dopo l'introduzione dell'obbligo per alimenti e bevande nel 2024, dal 17 ottobre 2026, in Indonesia, la certificazione Halal diventerà obbligatoria anche per cosmetici, prodotti farmaceutici, integratori e numerose altre categorie di beni di consumo, potendo già includere anche la filiera produttiva, quali attività logistiche, confezionamento e lavorazioni specifiche. In una fase successiva, il requisito interesserà progressivamente la maggior parte dei prodotti commercializzati in Indonesia.
Il nuovo logo della certificazione Halal
Sebbene la certificazione Halal venga rilasciata al prodotto, le nuove disposizioni presentano importanti implicazioni anche sotto il profilo della proprietà intellettuale e della gestione del marchio. I prodotti certificati devono infatti esporre il nuovo logo Halal ufficiale della BPJPH in conformità alle prescrizioni normative, integrandolo nel packaging accanto ai marchi del produttore.
Occorre inoltre considerare che il logo ufficiale Halal è esso stesso un marchio protetto e non può essere utilizzato, riprodotto o modificato liberamente. Le imprese devono prestare particolare attenzione affinché marchi, confezioni e materiali promozionali non inducano in errore il consumatore circa l'esistenza di una certificazione Halal o utilizzino simboli non autorizzati. L'accostamento del proprio marchio a prodotti Halal e non-Halal può infine influire in vari modi sulla reputazione locale del proprio marchio.
Un ulteriore aspetto di interesse riguarda i prodotti importati. Le autorità indonesiane hanno recentemente precisato che il possesso di una certificazione Halal ottenuta all'estero potrebbe non essere sufficiente per consentire la commercializzazione del prodotto in Indonesia. Anche quando il certificato è stato rilasciato da un organismo riconosciuto, può essere necessario completare specifiche procedure di registrazione presso le autorità locali prima dell'immissione in commercio.
Per le aziende che operano nei settori interessati o intendono espandere la propria presenza nel mercato indonesiano, restiamo a disposizione per approfondire la conoscenza dei nuovi requisiti e la pianificazione della propria strategia commerciale e di tutela del marchio nonché delle altre forme di proprietà industriale.</description>
</item>
<item>
<title>Cile, l'importanza dell'indicazione della registrazione del marchio</title>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=442</link>
<description>

Obbligo di indicare la registrazione del marchio
Ricordiamo che in Cile, qualora un marchio registrato venga utilizzato nel commercio, è opportuno che sia accompagnato in modo visibile da una delle seguenti indicazioni:

▪ "Marca Registrada"
▪ "M.R."
▪ "®"

Tali diciture consentono di rendere noto ai terzi che il segno gode di tutela quale marchio registrato.
Quali sono le conseguenze della mancata indicazione?
L'omessa apposizione delle suddette indicazioni non incide sulla validità né sull'efficacia della registrazione del marchio.
Tuttavia, la loro assenza può avere conseguenze pratiche rilevanti in caso di contraffazione, poiché potrebbe precludere la possibilità di promuovere azioni penali nei confronti dei soggetti responsabili della violazione.
Raccomandazioni per i titolari di marchi
Si raccomanda alle imprese che utilizzano marchi registrati in Cile di verificare che il marchio sia accompagnato da una delle seguenti indicazioni:
Marca Registrada | M.R. | ®
L'adozione di tale accorgimento può contribuire a rafforzare gli strumenti di tutela e di enforcement disponibili in caso di utilizzi non autorizzati del marchio.</description>
</item>
<item>
<title>L'Arabia Saudita farà parte del sistema del marchio internazionale dall'8 ottobre 2026</title>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=441</link>
<description>

L'Arabia Saudita dall'8 ottobre 2026 aderirà al Protocollo di Madrid, consentendo ai titolari di marchi di estendere la protezione dei propri segni distintivi al mercato saudita tramite il Sistema di Madrid con un notevole risparmio in termini economici e semplificazione delle procedure di deposito.
Cosa cambia per i titolari di marchi?
A partire dall'8 ottobre 2026:

▪ sarà possibile designare l'Arabia Saudita nelle nuove domande internazionali depositate tramite il Sistema di Madrid;
▪ sarà possibile designare l'Arabia Saudita all'interno dei marchi internazionali già depositati;
▪ non sarà più necessario procedere, in prima battuta, con un deposito nazionale separato per ottenere tutela nel Paese.

Principali aspetti della nuova adesione
Esame nazionale Le designazioni dell'Arabia Saudita saranno comunque esaminate dall'Ufficio locale secondo la normativa nazionale saudita. Potranno quindi essere emessi rifiuti provvisori o essere presentate opposizioni da parte di terzi.
Termine per i rifiuti provvisori L'Arabia Saudita ha dichiarato un termine di 18 mesi per notificare eventuali rifiuti provvisori di protezione.
Tassa individuale Le designazioni e i rinnovi che coinvolgono l'Arabia Saudita saranno soggetti al pagamento di una tassa individuale.
Implicazioni pratiche
Le aziende interessate al mercato saudita potranno valutare una gestione centralizzata della protezione dei propri marchi, inserendo l'Arabia Saudita tra i Paesi designati nell'ambito delle proprie strategie internazionali di tutela.
Restiamo a disposizione per valutare le opportunità derivanti da questa novità e per fornire assistenza nella definizione delle strategie di protezione dei marchi in Arabia Saudita e negli altri Paesi del Medio Oriente.</description>
</item>
<item>
<title>Jersey entra nel sistema del marchio internazionale come designazione autonoma</title>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=440</link>
<description>

Dove si trova Jersey?
Il Baliato di Jersey è la maggiore delle Isole nel Canale della Manica, situato tra il Regno Unito e la Francia che dispone di un proprio sistema giuridico e amministrativo.

Cosa cambia?
Dal 1° agosto 2026, Jersey diventa una Parte Contraente autonoma del Protocollo di Madrid. Da tale data, la designazione del Regno Unito (UK) in una registrazione internazionale non estende più automaticamente la protezione a Jersey.
Chi desidera ottenere tutela anche in Jersey dovrà quindi designare espressamente tale territorio, sia al momento del deposito della domanda internazionale sia mediante una successiva designazione.
Principali novità
Designazione separata: Jersey potrà essere designato autonomamente nell'ambito del Sistema di Madrid, indipendentemente dal Regno Unito.
Ufficio competente: il Jersey Registrar of Intellectual Property agirà quale Ufficio della Parte Contraente designata.
Tassa individuale: sarà applicata una tassa individuale per le designazioni e i rinnovi che interessano Jersey.
Dichiarazione di intenzione d'uso: la designazione di Jersey comporterà una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio, o di autorizzarne l'uso, per i prodotti e servizi rivendicati.
Misure transitorie
Le registrazioni internazionali che:

▪ comprendevano una designazione del Regno Unito anteriore al 1° agosto 2026, e
▪ risultavano ancora protette nel Regno Unito a tale data,

continueranno a produrre effetti anche a Jersey. WIPO registrerà infatti automaticamente una corrispondente designazione di Jersey, che opererà successivamente in maniera indipendente rispetto alla designazione del Regno Unito.
Implicazioni pratiche: cosa fare

▪ Verificare se Jersey rientri nei territori di interesse commerciale.
▪ Considerare espressamente la designazione di Jersey oltre a quella del Regno Unito nelle future domande internazionali.
▪ Riesaminare le strategie di tutela dei marchi nelle Isole del Canale alla luce della nuova disciplina.

Restiamo a disposizione per valutare la corretta gestione e valorizzazione del Vostro portafoglio marchi.</description>
</item>
<item>
<title>Novità in materia di provvedimenti cautelari per la Proprietà Intellettuale</title>
<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=439</link>
<description>

Prima della citata sentenza della Corte di Giustizia UE (questione sottoposta alla Corte di giustizia conseguentemente ad un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Roma nel 2018 a tutela del marchio figurativo “Mò Mò”) i provvedimenti cautelari in Italia, in materia di Proprietà Intellettuale, restavano in vigore e non perdevano efficacia anche se nessuna delle Parti avviava la successiva azione ordinaria atta ad accertare la lesione del diritto.

Dopo detta sentenza della Corte UE anche le inibitorie ed i provvedimenti cautelari anticipatori devono perdere efficacia se il giudizio di merito non viene avviato entro i termini perentori di legge ovvero 20 giorni lavorativi o 31 di calendario, salvo diversa disposizione del Giudice.

		
Ora, questa modifica legislativa incide profondamente sulla condotta prudenziale del titolare del provvedimento cautelare. Il ricorrente ora, infatti, deve decidere se iniziare il merito entro detto termine perentorio, senza sapere se il resistente presenterà in seguito l'istanza di inefficacia. Infatti, se il titolare lascia trascorrere detto termine confidando nell'inerzia della controparte, si espone al rischio che il resistente può attendere la scadenza del termine perentorio per l'introduzione del merito e poi domandare la declaratoria di inefficacia entro i successivi 30 giorni. Ne consegue che, nella generalità dei casi, la scelta razionale sarà introdurre il giudizio di merito tempestivamente.

Il legislatore italiano ha cosi adeguato le norme in materia di proprietà industriale ed intellettuale col decreto-legge nr. 100/2026 del 12 giugno 2026.

				
					
						
						Il nuovo art. 132 CPI (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito) così recita (modifiche evidenziate in grassetto):
						
					
					
						
						1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purchè la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
						2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
						3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
						4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
						5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.
						5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. È vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.
						5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure.
						5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.
						 
						Mentre l'art. 162, bis comma 4 L.d.A ora afferma che:

						Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
						Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
						Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
						4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.
						
					
					
						 
					
					
						
						Il regime transitorio
						
					
					
						
						Per i provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 100/2026, la disciplina transitoria consente al destinatario di tali misure di proporre ricorso per revoca o dichiarazione di inefficacia nelle forme previste dall'articolo 669-novies c.p.c., cioè entro 60 giorni. Tenendo conto della sospensione feriale, il termine per la proposizione delle iniziative relative alle misure anteriori al 12 giugno 2026 è destinato a scadere l'11 settembre 2026.
						
					
				
			

			[Link] Contattaci per maggiori informazioni: i nostri consulenti sono a vostra disposizione per affiancarvi nella scelta della migliore strategia di tutela in base alle novità della nuova normativa.</description>
</item>
<item>
<title>Disegni e modelli dell'Unione Europea: una tutela sempre più importante ed ampia</title>
<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=438</link>
<description>

Nel 2025, l'EUIPO ha registrato il record di oltre 130.000 domande di design (di cui oltre il 50% extra-UE) confermando la crescente importanza strategica di questo strumento di tutela. Le modifiche normative entrate in vigore il 1° luglio 2026 rendono il sistema ancora più efficace ampliando da un lato la possibilità di tutela e dall'altro rendendo più immediata l'identificazione delle contraffazioni.
Per i titolari è quindi fondamentale comprendere le nuove opportunità introdotti dalla riforma, così da impostare strategie di protezione e valorizzazione delle proprie idee sempre più efficaci.
In questo articolo, vi illustriamo le novità normative: i nostri professionisti sono a vostra disposizione nell'individuare le soluzioni più adeguate per i vostri migliori benefici.
1. Maggior numero di figure nella rappresentazione
Le figure, o immagini, che possono essere utilizzate per rappresentare il modello da proteggere passano da un massimo di 7 a 10 così da meglio individuare e proteggere le caratteristiche del prodotto. L'aumento delle immagini che si possono registrare meglio permette di identificare le caratteristiche che rendono il prodotto nuovo ed individualizzante, specificandone i particolari e rendendoli meglio visibili.
Questo ampliamento della protezione trova conferma dal nuovo Regolamento (art. 18-bis RDUE), che afferma: “A parte il fatto di essere visibilmente illustrate in una domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE, le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d'uso particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli. Si applica un'eccezione a tale principio per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli delle componenti di un prodotto complesso che devono rimanere visibili durante l'utilizzazione normale di tale prodotto”.
2. Nuove regole per prodotti complessi e parti di ricambio
In materia di prodotti complessi è stata specificata la disciplina, in particolare dei componenti di prodotti complessi utilizzati ai soli fini di riparazione (art. 20-bis RDUE). Per prodotti complessi s'intende “un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”. In questo caso, la protezione del design non deve trasformarsi in un monopolio sul mercato dei ricambi quando la parte (“must match”) serve soltanto a ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso. La clausola di riparazione si accompagna però a un obbligo informativo: fabbricanti e venditori devono informare chiaramente i consumatori sull'origine commerciale e sull'identità del produttore del pezzo destinato alla riparazione.
3. Limite massimo per i modelli multipli
I modelli multipli possono contenere un massimo di 50 modelli, così limitando la precedente disposizione che non fissava un limite massimo.
4. Nuovi formati di deposito
I depositi possono essere fatti non solo con i formati statici tradizionalmente utilizzati, ma ora anche con file tridimensionali (3D) e file video.
5. Eliminazione del deposito fisico
Non è più possibile il deposito fisico degli oggetti che s'intende proteggere.
6. Diverse classi merceologiche con un solo deposito
Non è più necessario rispettare, nei modelli multipli, la classificazione di Locarno, dando quindi la possibilità di depositare congiuntamente prodotti tra loro differenti e con differente destinazione. Questa novità permette di mantenere la protezione dei prodotti d'interesse ad un costo notevolmente inferiore.
7. Introduzione del simbolo identificativo Ⓓ
I modelli registrati possono essere identificati (Art. 26-bis RDUE) con Ⓓ. Questa indicazione non è obbligatoria ma può essere un vantaggio in termini commerciali.
8. Protezione estesa a oggetti digitali e virtuali
È ampliato il contenuto di un modello registrato così da rendere questo diritto applicabile non solo a ciò che può essere rappresentato in un oggetto fisico. Potranno essere protetti anche oggetti non fisici, ma virtuali (ambienti digitali, file, interfacce grafiche utente (GUI), ecc.). A tal fine, le definizioni dell'art. 3 RDUE sono state così ampliate:
“Disegno o modello” (art. 3, para 1, RDUE) ora include anche l'animazione, intesa come movimento o transizione di una o più caratteristiche del disegno o modello che può consistere in una modificazione progressiva degli elementi visivi, indipendentemente dal mantenimento o meno della loro identità originaria.
“Prodotto” (art. 3, para 2, RDUE) ora include anche gli elementi non fisici così considerato prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi informatici, a prescindere dal fatto che sia incorporato in un supporto materiale o reso in una forma immateriale.
9. Rafforzamento della tutela contro la contraffazione, anche digitale
La tutela a favore di un titolare, o avente causa di un modello registrato è stata notevolmente rafforzata poiché ora l'art. 19 RDUE afferma che la contraffazione non è ravvisata solo nella copia oggettiva di un prodotto ma anche nella sua riproduzione in file o software. In particolare, ai terzi non autorizzati sarà vietato:

▪ di fabbricare, offrire, immettere sul mercato o impiegare un prodotto nel quale il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato;
▪ di importare, esportare o detenere tali prodotti per fini commerciali;
▪ creare, scaricare, copiare, condividere o distribuire supporti o software contenenti il disegno o modello, quando tali attività siano finalizzate a consentire la fabbricazione di prodotti che incorporino o utilizzino il disegno o modello. Questo divieto trova due limitazioni (art. 20 RDUE) escludendo la violazione:

▪ quando l'uso del disegno o modello è effettuato al solo fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come appartenente al titolare del diritto sul design;
▪ le condotte sono poste in essere a fini di commento, critica o parodia, tutelando il diritto alla libertà di espressione, purché rientrino nella normale prassi commerciale e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento economico del disegno o modello.

▪ il transito nel territorio dell'Unione di prodotti sospettati di costituire contraffazione, anche qualora tali merci non siano destinate a essere immesse in libera pratica nel mercato interno.

10. Rilevanza della prima divulgazione anche fuori dall'Unione Europea
La divulgazione per la prima volta di un prodotto fuori dall'UE che raggiunge commercialmente la UE e che può essere protetto tramite un modello registrato, è considerata valida e rilevante ai fini della valutazione della novità e/o del carattere individuale, o come decorrenza della protezione per il disegno o modello non registrato.
11. Aggiornamento delle tasse di rinnovo
Le tasse dei depositi restano invariate, mentre le tasse dei rinnovi per ogni singolo modello sono state aumentate in base al quinquennio di rinnovo.
12. Priorità per domande di nullità
L'EUIPO può pronunciarsi con carattere prioritario quando il titolare del disegno o modello contestato non si oppone ai motivi o alle richieste formulate dal richiedente della nullità. Ciò è rilevante in chiave difensiva e strategica: da un lato può rendere più rapida la cancellazione di registrazioni non difese o manifestamente vulnerabili, dall'altro impone ai titolari di monitorare con attenzione le notifiche EUIPO e di reagire tempestivamente alle domande di nullità.
13. Nuova denominazione del diritto
La denominazione di questo diritto cambia da “disegno o modello comunitario" a Disegno o Modello dell'Unione Europea (EU Design). Le domande e le registrazioni già esistenti assumono automaticamente la nuova denominazione.
Per tutte le modifiche del nuovo Regolamento sul Design UE, è possibile fare riferimento al nostro [Link] precedente approfondimento.
[Link] Contattaci per maggiori informazioni: i nostri consulenti sono a vostra disposizione per affiancarvi nella scelta della migliore strategia di tutela in base alle novità della nuova normativa.</description>
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<title>30 anni di GLP online</title>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=437</link>
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Nel 1996 abbiamo registrato il dominio glp.it, in un'epoca in cui Internet a fini commerciali era ancora agli albori e il suo futuro impatto sul mondo delle imprese era tutt'altro che scontato.
Quella decisione rifletteva una convinzione che ha sempre guidato l'approccio di GLP verso la proprietà intellettuale: le tecnologie emergenti creano nuove forme di valore, e i beni di valore devono essere riconosciuti e protetti sin dall'inizio.
Fin dal principio, GLP ha compreso che Internet sarebbe diventato molto più di una semplice innovazione tecnologica. Avrebbe creato un nuovo contesto per la comunicazione, il commercio e la reputazione, in cui nomi, marchi e identità avrebbero acquisito una visibilità e un'importanza strategica senza precedenti.
In questa prospettiva, un nome a dominio non è mai stato semplicemente un indirizzo tecnico. Si trattava di un nuovo tipo di bene immateriale, strettamente connesso ai marchi, all'identità aziendale, alle relazioni commerciali e alla fiducia.
La stessa visione ha guidato GLP quando è stato introdotto il dominio .eu. Assicurandosi glp.eu, l'azienda ha riconosciuto l'importanza di un'identità digitale coerente con la propria dimensione europea e il proprio sviluppo a lungo termine.
Oggi, i nomi a dominio rimangono una parte essenziale dell'ecosistema della proprietà intellettuale. Richiedono un'attenta gestione, monitoraggio e protezione, proprio come i marchi e altri beni immateriali di valore.
La storia di glp.it e glp.eu, in definitiva, non è una storia di siti web.
È una storia sul riconoscimento del valore di nuovi beni immateriali prima che diventino evidenti a tutti gli altri.
E quel principio continua a plasmare il modo in cui oggi guardiamo all'innovazione, alla tecnologia e alla proprietà intellettuale.</description>
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<title>La Moldavia diventa il 40° Stato membro della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC)</title>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<link>https://www.glp.eu/it/update/news/?id=436</link>
<description>Dal 1° giugno 2026, la Repubblica di Moldavia è entrata a far parte della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), diventando il 40° Paese membro dell'Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO).
L'adesione segna il completamento di un percorso di avvicinamento iniziato oltre trent'anni fa e rappresenta un ulteriore ampliamento dell'area coperta dal sistema brevettuale europeo, oggi esteso a un mercato complessivo di oltre 715 milioni di persone.
Quali sono le novità per i richiedenti e titolari di brevetti europei?
La principale conseguenza pratica riguarda le domande di brevetto europeo presentate dal 1° giugno 2026 in avanti. Per tali domande, la Moldavia rientra automaticamente tra gli Stati membri coperti dalla procedura europea, senza che sia necessario ricorrere ai meccanismi utilizzati in passato per ottenere protezione nel Paese.
I vantaggi
Per imprese, centri di ricerca e inventori, la novità comporta diversi benefici:

▪ accesso alla protezione in Moldavia attraverso il normale percorso del brevetto europeo;
▪ minore complessità amministrativa rispetto al precedente sistema di validazione;
▪ maggiore uniformità nella gestione dei diritti brevettuali all'interno dell'area EPC;
▪ incremento del valore potenziale dei portfolio brevettuali grazie all'estensione della copertura territoriale.

Sebbene la Moldavia non faccia ancora parte dell'Unione Europea, i suoi rapporti economici e commerciali con l'Unione Europea sono particolarmente stretti e l'UE costituisce da anni il principale sbocco per le esportazioni moldave.
La possibilità di ottenere protezione brevettuale nell'ambito del sistema EPC consente quindi alle imprese innovative di presidiare con maggiore facilità un mercato emergente sempre più integrato nel contesto economico europeo.</description>
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